Per i divorziati che si sposino in municipio:
Oltre ai
documenti richiesti di solito per
il rito civile, i futuri sposi devono presentare copia integrale dell’atto di matrimonio precedente, completa dell’annotazione della Sentenza di scioglimento (si può richiedere previa autorizzazione della Procura della Repubblica competente per territorio) e la Sentenza di divorzio, che assume valore legale quando non siano ancora trascorsi 300 gg. dalla data di annotazione a margine dell’Atto di matrimonio (da richiedersi alla Cancelleria del Tribunale che ha emesso la sentenza).
Per gli “annullati” che si sposino in municipio:
(considerati, quindi, nuovamente celibi/nubili): E’ richiesta copia integrale dell’Atto di precedente matrimonio, completa di annotazione a margine della Sentenza della Sacra Rota (il Tribunale ecclesiastico provvede a inviare la sentenza al comune di appartenenza che, a sua volta, la annota a margine dell’Atto di matrimonio).
Per gli “annullati” che si sposano in Chiesa:
Oltre ai documenti richiesti dall’ufficio parrocchiale che istruisce la pratica, copia della sentenza del Tribunale della Rota. L’annotazione della sentenza appare sul certificato di Battesimo; il Tribunale, infatti, comunica per conoscenza alla parrocchia dove è stato celebrato il Battesimo l’avvenuto scioglimento e il parroco provvede ad aggiornare il certificato.